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MEDICO LEGALE

 

in A.I.M.A. Napoli ONLUS

 

 


 

 

 INVALIDITA’ CIVILE

 

In base alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509),

Ø  “le minorazioni congenite o acquisite , comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”;

Ø  “ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’idennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra-sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.                

        

                

 

 ITER AMMINISTRATIVO                

 

 

La domanda per l'accertamento dell'invalidità civile o della condizione di handicap di cui alla Legge 104/92, deve essere presentata presso le segreterie delle Unità Operative di Medicina Legale dei Distretti Sanitari in base alla residenza anagrafica del richiedente. La domanda è redatta in carta semplice in conformità al modello A o al modello B a seconda che l'istante sia persona maggiorenne ovvero persona minorenne o interdetta.

   La domanda può essere inviata alle competenti sedi distrettuali dell’ASL di appartenenza anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso è opportuno conservare accuratamente il modello con la relativa ricevuta postale di partenza e di ritorno, oppure il timbro del protocollo ASL.

   Nel caso di cittadino impossibilitato a firmare la domanda dovrà essere integrata da:

-      copia di un valido documento d’identità

-      dichiarazione di un familiare del richiedente, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, nella quale si attestino le motivazioni per le quali il soggetto non può o non è in grado temporaneamente di firmare.

   Se il richiedente è un minore soggetto alla potestà dei genitori o è persona soggetta a tutela o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal Testo Unico 445/2000 sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

   Alla domanda deve essere sempre allegato il certificato del medico curante attestante diagnosi e natura delle infermità invalidanti.

   Entro 3 mesi  dal ricevimento della domanda amministrativa la Commissione Medica ASL deve convocare a visita il richiedente. Il cittadino che non sia stato convocato a visita trascorso il termine di novanta giorni   dalla data della domanda, può presentare una diffida, redatta in carta semplice, all'Assessorato alla Sanità presso la Regione territorialmente competente. Se passano ancora altri 2 mesi senza alcun riscontro, il richiedente ha la possibilità di proporre ricorso presso il Tribunale per ottenere l’eventuale riconoscimento.

   Quando si va a visita è fondamentale mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione sanitaria in modo da presentare un quadro clinico completo e procedere alla valutazione in modo più veloce e sicuro.

   La legge offre la possibilità al richiedente di farsi accompagnare dal suo medico generico o dal suo specialista di fiducia, soprattutto nel caso di patologie che intaccano l’area cognitiva, come ad esempio nella malattia di Alzheimer, Infatti in questi casi la commissione spesso incontra problemi nel definire l’effettiva gravità del paziente. Per questo motivo si consiglia di allegare alla domanda amministrativa una valutazione della quadro cognitivo effettuata presso un centro esperto.

   E’ possibile richiedere con unica istanza il riconoscimento sia della invalidità civile che della condizione di handicap di cui alla L.104/92.

   In caso di richiesta di visita domiciliare il certificato medico allegato alla istanza dovrà certificare l’assoluta intrasportabilità del richiedente. Il parametro dell’intrasportabilità, così come precisato dalle indicazioni Ministeriali, deve essere riferito al complesso e alla gravità delle situazioni cliniche in atto, che rendono rischioso e pericoloso per il paziente o per gli altri lo spostamento dello stesso e non deve essere inteso come puro fatto fisico legato alla capacità di deambulare.

   Nel caso in cui il richiedente sia ricoverato o domiciliato nell’ambito territoriale di una ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento per rogatoria. La domanda va sempre presentata alla ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell’ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente, di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione presso la ASL di residenza, cui compete l’emissione del verbale con l'indicazione della relativa percentuale di invalidità.

   Il verbale di visita redatto dalla commissione medica ASL non è definitivo, essendo previsto nel sistema accertativo dell'invalidità introdotto dalla Legge 15 Ottobre 1990 N. 295, un controllo da parte della Commissione Medica di Verifica dell' INPS. La Commissione Medica di Verifica esamina, in seduta collegiale, i verbali di visita e la relativa documentazione sanitaria trasmessi dalla commissione medica ASL attenendosi all’ordine cronologico di ricezione, fatta eccezione per i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e riconosciute valide dalla commissione medesima.

   La Commissione Medica di verifica INPS, valutati gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, può chiedere, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale stesso e della documentazione sanitaria allegata, la sospensione della procedura per procedere a visita diretta o ad ulteriori accertamenti. In quest’ultimo caso gli accertamenti sono eseguiti per il tramite della Commissione Medica ASL che, effettuati gli approfondimenti richiesti, redige nuovo verbale di visita che trasmette alla Commissione Medica di Verifica. Se tale Commissione non condivide il nuovo verbale, procede a visita diretta del richiedente.

   Qualora la Commissione Medica di Verifica non abbia nulla da osservare in ordine al verbale ricevuto, vi appone annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile, dandone comunicazione alla commissione medica ASL anche prima della scadenza del predetto termine di 60 giorni.
La Commissione di Verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.

   Il richiedente che non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica sarà riconvocato a visita, anche se assente ingiustificato, entro i tre mesi successivi dalla data della prima convocazione (art. 5, comma 1, D.M. 387/1991).

   Espletata la fase di controllo la CMV INPS restituisce i verbali alla ASL che provvederà a trasmetterli, a mezzo raccomandata AR, al cittadino interessato ed ai comuni di residenza laddove, in quest’ultimo caso, sia prevista la corresponsione di benefici economici (percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, indennità di accompagnamento/assistenza continua).

   In caso di aggravamento del quadro patologico verificatosi in epoca successiva alla visita posta in essere dalla Commissione Medica è possibile presentare domanda di aggravamento. La domanda di aggravamento dovrà essere corredata da idonea documentazione sanitaria attestante l’evolutività peggiorativa del quadro clinico preesistente rispetto alla precedente valutazione medico-legale, certificato del medico curante, nonché da copia del precedente verbale di invalidità.

   Con il Decreto Ministeriale del 2/8/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.225 del 27/9/2007, sono state individuate 12 voci relative ad altrettante condizioni patologiche tali da determinare una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria, rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione.

     Al punt 10) di detto decreto sono incluse le Patologie mentali dell'età        evolutiva e adulta         con   gravi deficit neuropsichici e della vita di         relazione.

        

 

BENEFCI ECONOMICI

 

I benefici economici sono:    

  1. Assegno Mensile di assistenza, nei casi di età inferiore ai 65 anni, di invalidità parziale superiore al 74% e di reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;

  2. Pensione di inabilità, nei casi di età inferiore ai 65 anni, di invalidità al 100% e di reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;

  3. Idennità di accompagnamento, (vedi di seguito).

 

IMPORTI MENSILI E LIMITI DI REDDITO

(AGGIORNATI AL 2009)

 

Assegno Mensile

Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% hanno diritto ad un assegno mensile, non reversibile, dell’importo di € 255,13, per tredici mensilità, erogato dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell'interessato.

L'assegno spetta per il tempo in cui l'invalido risulti incollocato al lavoro.

Il limite di reddito annuo per aver diritto all’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali è di 4.382,43.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

 

Pensione di inabilità

Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) hanno diritto alla pensione d’inabilità, non reversibile, dell’importo mensile di € 255,13, per tredici mensilità, erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell'interessato.

Il limite di reddito annuo per aver diritto alla pensione di inabilità spettante agli invalidi totali è di 14.886,28

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

 

Indennità di accompagnamento/Assistenza continua

Le persone nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, hanno diritto alla indennità di accompagnamento, non reversibile, dell’importo mensile di € 472,00 per 12 mensilità erogata dall’INPS.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione e pertanto

prescinde dall'età e dal reddito personale.

 

 

 

 INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

 

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di un sostegno economico statale erogato in favore delle persone a cui è stata riconosciuta l’invalidità civile al 100%, vale a dire persone che a causa di minorazioni fisiche o psichiche. non possono compiere gli atti della vita quotidiana e/o che non possono deambulare senza il supporto di un assistente.

Inoltre con la sentenza n. 1268/05, la Corte di Cassazione ha definito l'indennità di accompagnamento, come una misura assistenziale per sostenere il nucleo familiare. Essa viene riconosciuta, quindi, anche a coloro che, indipendentemente dalle autonomie funzionali giornaliere (mangiare, vestirsi, lavarsi), necessitano di un accompagnatore perché soffrono di gravi disturbi intellettivi e cognitivi, generati da forme avanzate di stati patologici.

 

 

 I Requisiti necessari per poter avviare le pratiche di accompagnamento sono:

·         essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

·         avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;

·         non essere ricoverato in residenze con pagamento delle retta a totale carico dello Stato;

·         non usufruire di erogazioni di provvidenze simili, (come pensioni di lavoro o  di guerra).

·          

 

 Punti che potrebbero rendere dubbia la possibilità di avviare le pratiche di accompagnamento:

 

  • l’età non costituisce alcun vincolo perché tutti possono averne diritto, se sono in possesso dei requisiti sopra indicati;

  • è indipendente dal reddito posseduto;

  • è irreversibile;

  • è possibile svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma, parallelamente all’utilizzo dell’ idennità di accompagnamento;

  • è possibile usufruire di tale diritto anche nei casi in cui l’invalido è ricoverato in strutture a pagamento;

  • non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;

  • viene erogata anche alle persone detenute.

 

 

 

 

 Iter Amministrativo

 

  1. Compilare il modello dell’apposita domanda (disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i Sindacati e le Associazioni di categoria);

  2. allegare alla domanda:

·         certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione,

·         codice fiscale,

·         certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";

·         certificato prodotto da uno specialista di una struttura pubblica che attesta lo stato della patologia e la diagnosi al momento della domanda

·         descrizione minuziosa degli effetti della malattia sul comportamento

  1. Inviare la domanda presso la Commissione Medica della ASL di appartenenza della persona invalida mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

  2. Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda amministrativa la Commissione Medica ASL deve convocare a visita il richiedente. Il cittadino che non sia stato convocato a visita trascorso il termine di novanta giorni dalla data della domanda, può presentare una diffida, redatta in carta semplice, all'Assessorato alla Sanità presso la Regione territorialmente competente. Se passano ancora altri 2 mesi senza alcun riscontro, il richiedente ha la possibilità di proporre ricorso presso il Tribunale per ottenere l’eventuale riconoscimento.

  3. Quando si va a visita è fondamentale mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione sanitaria in modo da presentare un quadro clinico completo e procedere alla valutazione in modo più veloce e sicuro;

  4. una volta sottoposto a visita presso la commissione ASL, arriverà per posta a domicilio il relativo verbale (conservare la busta).

 

 

 

 

 PROPORRE RICORSO IN TRIBUNALE

 

Avverso il giudizio della Commissione di accertamento della invalidità civile e della condizione di handicap ex L.104/92, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell’art.42 comma 3 della L.326/2003, è ammessa la sola possibilità di ricorso alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, pena la decadenza.

Ecco i requisiti e i documenti necessari per fare ricorso:

 

Assegno di invalidità

·         età compresa tra 18 e 65 anni

·         grado di invalidità tra 74% e 99%

·         attestato di iscrizione alle liste speciali del centro per l’impiego per gli invalidi civili (la persona invalida è tenuta a chiedere l’iscrizione immediatamente dopo aver ricevuto il verbale ASL)

·         certificato di cittadinanza

·         certificato di residenza

·         certificato di nascita

·         stato di famiglia

·         attestato del reddito dichiarato dall’invalido rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che non deve superare 3.942,25 euro annui (la relativa domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate previo versamento a mezzo F23 di 3,10 euro)

·         certificato del medico curante

·         copia conforme decreto di invalidità ASL con relativa busta di notifica

·         copia domanda amministrativa con relativa raccomandata/timbro protocollo.

 

Pensione di inabilità:

·         età compresa tra 18 e 65 anni

·         grado di invalidità al 100%

·         certificato di cittadinanza

·         certificato di residenza

·         certificato di nascita

·         stato di famiglia

·         attestato del reddito dichiarato dall’invalido e dal coniuge rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che non deve superare  13.430,78 euro annui (la relativa domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate previo versamento a mezzo F23 di 3,10 euro)

·          certificato del medico curante

·         copia conforme decreto di invalidità ASL con relativa busta di notifica

·         copia domanda amministrativa con relativa raccomandata/timbro protocollo.

 

 

Indennità di accompagnamento

·         certificato di cittadinanza

·         certificato di residenza

·         certificato di nascita

·         stato di famiglia

·         atto notorio fatto al Comune nel quale la persona invalida dichiara di “non essere stato ricoverato in istituti pubblici o strutture sanitarie con retta a carico dello Stato” oppure specifica in quali periodi è stato ricoverato

·         certificato del medico curante

·         copia conforme decreto di invalidità ASL con relativa busta di notifica

·         copia domanda amministrativa con relativa raccomandata/timbro protocollo.

 

 

LA LEGGE 104/92

 

Definizione di handicap

La legge 104/92 - Legge quadro sull'handicap - ha introdotto il concetto di handicap nel nostro ordinamento giuridico.

L’handicap è la condizione di svantaggio sociale dell'individuo affetto da una minorazione.

La persona viene definita in situazione di handicap, o di handicap grave, non solo in base alla sussistenza di una “minorazione” fisica, psichica o sensoriale, ma soprattutto in base alle concrete conseguenze che ne derivano nell’ambito dell’apprendimento, della relazione sociale, della integrazione lavorativa.

La tutela delle persone con handicap e delle persone con handicap in situazione di gravità è di tipo assistenziale, è correlata all’esistenza di una concreta condizione di svantaggio sociale o di emarginazione determinata dalla disabilità, prescinde dal riferimento alla capacità lavorativa.

 

La Legge 104/92 all’art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli:

 

   handicap (art. 3 comma 1)

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

 

   handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

 

Il riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap comporta priorità nei programmi e negli interventi da parte degli enti pubblici quali, ad esempio, la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-educativi (art. 10). Inoltre, per il lavoratore dipendente che sia stato riconosciuto in condizione di handicap grave o che assista un familiare portatore di handicap in situazione di gravità, sono previste agevolazioni sul lavoro di cui all’art. 33.

 

Giudizio medico-legale

La Commissione Medica, integrata dall’operatore sociale e dal medico esperto nella patologia da esaminare, eseguita la visita medica ed esaminata la documentazione sanitaria acquisita agli atti, esprime il seguente giudizio medico legale:

 

   Soggetto non in situazione di handicap

   Soggetto in situazione di handicap (L.104/92 art. 3, comma 1)

   Soggetto in situazione di handicap grave (L.104/92 art. 3, comma 3)

 

 

Ricorso

Avverso il giudizio della Commissione di accertamento della invalidità civile e della condizione di handicap di cui alla L.104/92, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell’art.42 comma 3 della L.326/2003, è ammessa la sola possibiltà di ricorso alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, pena la decadenza.

 

 

PERMESSI LAVORATIVI

Familiari di persone portatrici di handicap grave

 

I familiari lavoratori di persone handicappate in situazione di gravità (Art. 3, comma 3, della legge 104/92) possono fruire, anche in maniera continuativa, di tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, a condizione che la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno.

Il diritto ai permessi mensili sussiste anche se il portatore di handicap non è convivente. In tal caso l’assistenza fornita al soggetto disabile deve presentare i requisiti della continuità e della esclusività.

I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in permessi orari, purchè il frazionamento non superi le 18 ore mensili.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

 

La vigente normativa prevede agevolazioni fiscali per:

 

   il settore auto

   i figli a carico portatori di handicap

   l’acquisto di ausili tecnici e informatici

   l’eliminazione delle barriere architettoniche

   le spese sanitarie

   gli addetti all’assistenza

   i non vedenti

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Per iL settore auto sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1.   non vedenti e sordi;

2.   disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

3.   disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

 

La documentazione sanitaria richiesta

 

Per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990).

 

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

 

L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).

 

L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

 

a)    facilitare

   la comunicazione interpersonale

   l’elaborazione scritta o grafica

   il controllo dell’ambiente

   l’accesso all’informazione e alla cultura

 

b)   assistere la riabilitazione.

 

 

 

 

 

 

 

 COME PROTEGGERE LEGALMENTE LE PERSONE INVALIDE

 

La malattia di Alzheimer intacca tutto il sistema motorio-cognitivo, quindi se  inizialmente la persona riesce a svolgere le commissioni per salvaguardare i propri interessi economici e finanziari, successivamente è necessario che qualcuno lo faccia al suo posto. Per questo motivo esistono diverse forme di protezione civile:

  • PROCURA

  • INABILITAZIONE

  • INTERDIZIONE

  • AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

 

 

 Procura

È uno strumento di protezione utile per riscuotere la pensione, eseguire pagamenti, vendere, gestire imprese o amministrare patrimoni. 

Ecco le principali indicazioni:

  • deve essere redatto quando la persona invalida è ancora capace di intendere e di volere;

  • deve essere redatta sotto forma di atto pubblico (come ad esempio quello notarile)

  • può essere data ad una persona o a più persone;

  • nel caso in cui viene data a più persone è bene specificare se i procuratori devono agire autonomamente o congiuntamente;

  • deve essere precisato a quali affari la procura si riferisce;

  • la procura è revocabile dal malato per tutto il periodo in cui è capace di intendere e di volere

 

 

 

 Inabilitazione

Può essere attribuita a persone parzialmente incapaci.

La procedura consiste nel consegnare l’apposita domanda e il Tribunale Civile valuta se esistono le condizioni per sentenziare l’inabilitazione. In tal caso viene nominato il curatore, che  non è il rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all'inabilitato valutandoli preventivamente con il giudice. Egli ha la funzione di amministrare il patrimonio assieme alla persona inabilitata e di vegliarlo in tutte le sue decisioni. Il suo operato e la sua condotta vengono continuamente controllati dal Tribunale.

L’inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione (un atto senza la firma del curatore è annullabile).

 

 

 

  Interdizione

Può essere attribuita a persone totalmente incapaci.

Nel momento in cui il Tribunale Civile sentenzia l’interdizione, l’invalido ritorna allo stato giuridico di minorenne, e tutti i suoi interessi vengono curati da un tutore il quale è sottoposto a continui controlli da parte del tribunale.

 

 

 

 L'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è un nuovo strumento attraverso il quale è possibile tutelare gli interessi della persona incapace (sia totalmente e definitivamente, che parzialmente e temporaneamente) senza ridurre la sua identità giuridica, come accade per l’interdizione e l’inabilitazione. Infatti, queste disposizioni sono nate per tutelare la persona completamente disabile, e sono state adattate anche su persone dalla infermità mentale non grave, in quanto non esisteva altro ordine.

Per questo motivo, è stata istituita la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 19/1/2004), attraverso la quale viene stabilita la nuova figura dell’amministratore di sostegno che ha la funzione di proteggere e tutelare persone con momentanea o limitata disabilità motoria o sensoriale.

Ecco le principali indicazioni:

  • può essere nominato amministratore di sostegno, un parente entro il quarto grado ;

  • la nomina non necessita l’assistenza di un avvocato;

  • la nomina avviene ad opera di un giudice tutelare il quale emana un decreto, indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare "in nome e per conto" della persona  disabile e precisando la data di inizio e fine dell’incarico;

  • la nomina può avvenire anche per una sola attività;

  • la persona disabile mantiene la propria capacità giuridica per le attività concernenti la vita quotidiana, e per quelle non riservate all’amministratore di sostegno;

  • il giudice tutelare tiene sotto controllo l’operato dell’amministratore;

  • in caso di discordia tra amministratore e persona disabile, il giudice tutelare deve essere informato e provvedere a placare il conflitto;

  • nel caso in cui l’amministratore viola regolamenti, o approfitta illecitamente dei poteri affidatigli, risponde del danno provocato alla persona disabile;

  • il giudice tutelare ha anche la possibilità di sostituire la nomina.

 

 

Associazione Italiana Malattia d'Alzheimer - Napoli. - ONLUS -

SEDE OPERATIVA : Strada Comunale del Principe 16/A Plesso
Centrale presso ex Ospedale Frullone Tel/Fax 081/7400245 -
N. VERDE 800.09.85.46
dalle 9.00 alle 13.00

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