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CURE PRIMARIE

 

CURE PRIMARIE – LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Numerose sono le problematiche connesse alla compartecipazione al costo dei servizi per la persona.
Un tema, questo, estremamente importante soprattutto nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari

La situazione è grave perché la materia è controversa soprattutto per quanto riguarda il contributo richiesto, dalla maggioranza dei Comuni, su tutto il  territorio nazionale, non solo al singolo cittadino, ma anche ai loro familiari. Infatti,il più delle volte  nel determinare l'entità della suddetta compartecipazione  da parte degli utenti con disabilità grave, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero loro nucleo familiare attraverso l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e non già alla condizione economica della sola persona con disabilità, e pertanto con una compartecipazione al costo maggiormente onerosa rispetto a quanto dovuto.

In tal caso si contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 109/1998, come introdotto dall'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 130/2000,

Numerose sono le sentenze che si sono pronunciate in merito riconoscendo che può essere direttamente applicata la situazione economica del solo assistito [...]:

a partire dalla sentenza n. 42/2007 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania a cui sono seguiti i pronunciamenti del TAR delle Marche, della Toscana, della Lombardia (sentenze n. 291/08, 303/08, 350/08, 602/08, 4033/08) e del Consiglio di Stato (ordinanza 2594/08) – i pronunciamenti si possono riassumere in cinque punti:
 

1. spetta al Servizio Sanitario Nazionale e all'assistenza sociale, la presa in carico delle persone con bisogni complessi e non ai parenti;
2. l'Ente Locale deve adottare per la compartecipazione i criteri indicati dal D. L. 109/98 e successive modifiche che prevedono, tra gli altri, che bisogna riferirsi alla situazione economica del singolo utente laddove sia in situazione di gravità;
3. gli Enti gestori e quelli Locali debbono accettare che non vi è alcun fondamento giuridico che consente di chiedere contributi a "soggetti civilmente obbligati";
4. l'Ente Locale, nel valutare la situazione economica dell'utente, non può e non deve prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di assistenza, pensione d'inabilità);
5. la pubblica amministrazione deve coinvolgere le Associazioni delle persone con disabilità prima di assumere le decisioni che li riguardano

Tali sentenze, ovviamente, producono  effetti "diretti" e immediati solo nei confronti dei diretti interessati che hanno agito in giudizio ma possono rappresentare un punto di riferimento, di confronto per chiunque.

 

La problematica da alcuni giorni investe anche la ns Regione perchè

È stato pubblicato sul Bollettino Regionale n. 48 del 3 agosto 2009 il Regolamento “Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenze”, approvato dalla giunta regionale il 16 luglio 2009.


 

 

Dal confronto con alcuni familiari e/o ns associati è emerso che:

l’ipotesi di una compartecipazione può essere anche condivisa purchè:

  • i servizi e le prestazioni ottenute rispondano a criteri di qualità
  • che il contributo richiesto sia sostenibile
  • che si tenga conto del reddito della singola persona e non dell’intero nucleo familiare
  • che sia garantita alla persona la possibilità di disporre di un somma dignitosa per le proprie primarie esigenze di vita e di autonomia;
     

 

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